Circolare INPS – Il lavoratore autonomo socio di una cooperativa entra nella gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani

Circolare INPS – Il lavoratore autonomo socio di una cooperativa entra nella gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani

La circolare INPS n. 29/2001 del 17.02.2021, che potrete scaricare a fine articolo, pone fine ad una questione che si protraeva da molto tempo.

Nello specifico, viene finalmente sancita la possibilità per il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana, di iscriversi alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani; possibilità riconosciuta solo a partire dalla data di emanazione dell’allegata circolare INPS del 17.02.2021.

 

Finora, infatti, l’INPS rifiutava a livello nazionale di ammettere esplicitamente l’iscrivibilità di tali soggetti alla Gestione speciale autonoma

degli artigiani, generando, come noto, comportamenti difformi nei diversi territori, nonché un copioso e rilevante contenzioso.

Ricordiamo che la disciplina di riferimento sull’artigianato da un lato (legge n.443/1985), ma soprattutto la disciplina sul socio lavoratore di

cooperativa (legge n. 142/2001) induce a sostenere, come evidenzia INPS che “tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di

lavoro autonomo artigiano dal quale deriva (….) l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani”.

Ne consegue che l’attività di impresa artigiana, potendosi svolgere anche in forma collettiva, quindi in “cooperativa” e dovendosi considerare come

artigiano il prestatore d’opera socio della cooperativa, egli vada inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS a fronte dell’instaurazione di un rapporto di

lavoro autonomo.

 

A tal proposito, l’INPS ricorda pure come la liceità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio sia sancita dall’art.

1, comma 3, della legge 142/2001, rapporto che troverà comunque una sua declinazione pratica nello statuto associativo, nel contratto stipulato tra le

parti e, soprattutto, nel Regolamento interno della cooperativa di cui all’art.6 della medesima legge. La richiamata circolare approfondisce, peraltro, gli aspetti legati

all’individuazione della base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale.

Gli elementi di riferimento sono quelli della legge di Bilancio 2016, per cui,

nel caso di specie, con preciso riferimento al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei

soci che stabiliscono con la stessa un rapporto di lavoro in forma autonoma (da qualificarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art.

50 del TUIR). Pertanto, per il computo della contribuzione, bisognerà quindi ricondursi a tale valore, avendo peraltro il Ministero del Lavoro evidenziato come

“l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva” – orientamento

riportato testualmente nella circolare 29/2021 di cui all’oggetto.

 

Infine, l’INPS puntualizza come a fronte dell’iscrizione alla Gestione speciale artigiani, emerga l’obbligo per gli interessati di compilare il quadro

RR in sede di dichiarazione fiscale (“Redditi Persone Fisiche”), fornendo contestualmente specifiche indicazioni ai fini dell’individuazione del reddito

per le annualità pregresse.

Circolare INPS 29 del 17-02-2021