D.L. N. 24/2022 – GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITÀ E SUPERAMENTO DELLE MISURE ANTI-COVID

D.L. N. 24/2022 – GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITÀ E SUPERAMENTO DELLE MISURE ANTI-COVID

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 marzo, il D.L.n. 24/2022 con il quale vengono dettate le tappe per il graduale superamento delle misure anti-covid e dunque per il ritorno alla normalità, a partire dalla cessazione dello stato di emergenza in data 31/03/2022.

Nello specifico

  • l’obbligo di indossare le mascherine FFp2 viene confermato fino al 30 aprile p.v. per ambienti al chiuso, mezzi di
    trasporto, spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
    musica dal vivo e altri locali assimilati, competizioni ed eventi sportivi al chiuso. Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie, come le mascherine chirurgiche.

 

  • Dal 1° maggio 2022 sarà eliminato l’obbligo di certificazione verde.

 

  • Già dal 1° aprile p.v. non sarà più necessario esibire alcuna certificazione per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle
    banche, alle poste o dal tabaccaio, oltre che per la ristorazione all’aperto e per il trasporto pubblico locale.

    • Fino al 30 aprile p.v. resta invece l’obbligo di green pass base per l’accesso ai seguenti servizi e attività: mense e catering
      continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto; aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Il green pass base sarà inoltre sufficiente per tutti, compresi gli over 50, per accedere ai luoghi di lavoro.
    • Il green pass rafforzato resta in vigore esclusivamente per: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Altri provvedimenti di interesse, inclusi nel richiamato decreto, riguardano:

▪ La fine del sistema delle zone colorate;
▪ Il ritorno al 100% della capienza degli impianti sportivi;
▪ La previsione dell’auto-isolamento solo per chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto stretto con un positivo dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza per dieci giorni indossando la mascherina FFp2.
▪ Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
▪ La didattica a distanza nelle scuole varrà solo per gli studenti risultati contagiati dal virus, mentre coloro che hanno avuto contatti stretti potranno continuare a frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza qualora nella classe vengano superati 4 casi di positività. Sarà inoltre nuovamente possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
▪ Eventuali ulteriori protocolli e linee guida verranno adottati con ordinanza del Ministro della Salute.

Si ricorda, infine, che le comunicazioni di smart working nel settore privato potranno essere effettuate, fino al 30 giugno 2022, tramite la procedura semplificata già in uso, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

D.L. 24_2022_GU